La prova di esame di cui al precedente articolo 1 dovra' essere sostenuta davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento e composta come segue:

  • a)da un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello (C.P.), presidente;
  • b)da un capitano di lungo corso, membro;
  • c)da un sottufficiale di porto, membro, che svolge anche le funzioni di segretario. La commissione potra' essere integrata di volta in volta, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti e della navigazione, in qualita' di esperto.

Testo vigente dal 14 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;474~art3 · fonte del testo