Art. 5 — Rilascio del certificato
Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio verra' rilasciato dal compartimento di iscrizione del marittimo, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 1. L'ufficio periferico presso il quale e' stato effettuato l'esame potra' rilasciare al marittimo interessato un certificato provvisorio di avvenuto superamento della prova di cui trattasi, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Testo vigente dal 14 settembre 1996
