1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

  • a)"certificato di sicurezza per navi da passeggeri": per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali;
  • b)"certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali;
  • c)"certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico": per le navi da carico di cui al precedente punto b);
  • d)"certificato di bordo libero": per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, la cui chiglia e' stata impostata anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia e' stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri; per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali; per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali.
  • e)"certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali;
  • f)"certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore e 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali;
  • g)"certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare": per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;
  • h)"certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare": per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;
  • i)"certificato di esenzione": per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o piu' norme della legge o del presente regolamento;
  • l)"allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneita'": per le navi da passeggeri di cui all'Art. 45 del presente regolamento;
  • m)"certificato di idoneita'": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore e 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio;
  • n)"annotazioni di sicurezza": per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma della lettera f) dell'Art. 4 della legge e cioe': navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio, le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navigazione; galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 dicembre 1999, n. 541

3

Il D.Lgs. 18 dicembre 1999, n. 541 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435".

Testo vigente dal 27 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 27 febbraio 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 dicembre 1999, n. 541

    Il D.Lgs. 18 dicembre 1999, n. 541 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art36 · fonte del testo