del certificato di sicurezza per navi da passeggeri 1. Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano:

  • a)lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico;
  • b)il materiale d'armamento;
  • c)la galleggiabilita' e la relativa compartimentazione;
  • d)la stabilita';
  • e)i mezzi di esaurimento;
  • f)gli organi di governo;
  • g)i mezzi di marcia indietro;
  • h)i mezzi di trasmissione d'ordine;
  • i)le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed i relativi piani;
  • l)i mezzi di sfuggita;
  • m)i mezzi di salvataggio;
  • n)la scaletta per il pilota;
  • o)i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora);
  • p)le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche;
  • q)le sistemazioni e dotazioni varie;
  • r)il numero dei marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art37 · fonte del testo