1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario l'affidamento dei lavori, subordinato all'espletamento - se possibile - di una gara ufficiosa tra ditte di fiducia, avviene previa acquisizione di preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti nonche' la facolta' per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. 2. I preventivi suddetti, che possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi, devono provenire da almeno tre persone o ditte. E' consentito tuttavia il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o urgenza del lavoro, della provvista e del servizio. 3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi e' effettuata mediante lettera o altro atto del committente, che dovra' indicare le penali stabilite in caso di ritardo imputabile all'impresa nonche' la facolta' dell'amministrazione, dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;433~art7 · fonte del testo