1. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:

  • a)in amministrazione diretta;
  • b)per cottimi fiduciari;
  • c)con sistema misto e cioe' parte in amministrazione diretta e parte per cottimi fiduciari. 2. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati, con personale, materiali e mezzi degli istituti di previdenza quando non e' necessario il ricorso ad imprese. 3. Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, se possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire dieci milioni. 4. I lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante affidamento d'imprese di notoria capacita' ed idoneita', inserite in elenchi opportunamente predisposti e all'occorrenza variati dall'amministrazione, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'intervento di un imprenditore. 5. Negli elenchi di cui al precedente comma 4, saranno iscritte, oltre alle imprese gia' note e di fiducia, le imprese che ne facciano domanda e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed amministrativi la quale dovra' valutare le capacita' tecniche ed economiche delle imprese richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea.

Testo vigente dal 5 ottobre 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-28;406~art2 · fonte del testo