1. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:
- a)in amministrazione diretta;
- b)per cottimi fiduciari;
- c)con sistema misto e cioe' parte in amministrazione diretta e parte per cottimi fiduciari. 2. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati, con personale, materiali e mezzi degli istituti di previdenza quando non e' necessario il ricorso ad imprese. 3. Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, se possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire dieci milioni. 4. I lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante affidamento d'imprese di notoria capacita' ed idoneita', inserite in elenchi opportunamente predisposti e all'occorrenza variati dall'amministrazione, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'intervento di un imprenditore. 5. Negli elenchi di cui al precedente comma 4, saranno iscritte, oltre alle imprese gia' note e di fiducia, le imprese che ne facciano domanda e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed amministrativi la quale dovra' valutare le capacita' tecniche ed economiche delle imprese richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea.
Testo vigente dal 27 ottobre 1987
