Valutazione delle prove orali 1. Al termine di ciascuna prova orale, dopo che l'esaminando e gli altri frequentatori che vi hanno assistito si sono allontanati dall'aula, ciascun componente della sottocommissione assegna un voto, in numeri interi, da uno a trenta trentesimi. 2. Il voto d'esame risulta dalla media dei voti singolarmente assegnati dai componenti della sottocommissione, calcolato fino al centesimo di punto. 3. Superano le prove orali i frequentatori che abbiano riportato in ciascuna disciplina un voto d'esame non inferiore a diciotto trentesimi. 4. Ai frequentatori viene comunicato il voto riportato con comunicazione affissa il giorno stesso alla porta della sala dove si e' svolto l'esame. 5. Il candidato che non abbia superato una delle prove non e' ammesso a sostenere quelle successive. 6. Al termine di ogni seduta la sottocommissione compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del voto d'esame da ciascuno riportato.

Testo vigente dal 13 febbraio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46~art23 · fonte del testo