Valutazione del profitto nelle discipline d'insegnamento 1. Nel corso dell'anno accademico i frequentatori devono sostenere almeno due colloqui per singola disciplina di insegnamento e tre prove scritte. Il numero delle prove scritte e dei colloqui deve essere uguale per tutti i frequentatori. 2. Le tre discipline da cui trarre gli argomenti delle prove scritte sono scelte dal consiglio degli insegnanti. La formulazione del testo delle prove scritte e' affidata agli insegnanti delle rispettive discipline. 3. Le prove scritte ed i colloqui sono valutati dall'insegnante mediante l'assegnazione di voti espressi in numeri da uno a trenta. 4. All'inizio del secondo anno di corso il direttore del corso assegna a ciascun frequentatore, previo sorteggio, un lavoro monografico individuale su argomento delle discipline in programma per l'anno in corso e stabilisce per tutti la medesima data di consegna entro il termine delle lezioni. Le materie sulle quali assegnare i lavori monografici sono scelte dal consiglio degli insegnanti. Il testo del lavoro e' formulato dall'insegnante della rispettiva disciplina. 5. Ogni frequentatore discutera' il proprio lavoro monografico nel corso della prova orale di fine anno nella materia cui esso inerisce. La discussione del lavoro monografico costituira' parte integrante della prova orale.

Testo vigente dal 13 febbraio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46~art15 · fonte del testo