Prove orali 1. I frequentatori si presentano agli esami nell'ordine stabilito preventivamente con estrazione a sorte per ciascuna prova. 2. L'ordine di presentazione puo' essere variato dal presidente della commissione quando ricorrono motivate esigenze. 3. Alle prove orali possono assistere i frequentatori del corso.

Testo vigente dal 13 febbraio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46~art22 · fonte del testo