Dimissioni e rinvii 1. Sono dimessi dal corso gli ufficiali che:

  • a)presentino dichiarazione scritta di rinuncia al corso;
  • b)non siano idonei ai sensi degli articoli 21, 23 e 25;
  • c)dimostrino di non possedere qualita' e attitudini per l'ulteriore frequenza del corso;
  • d)non frequentino, in ciascun anno di corso, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi. 2. Il provvedimento di dimissione e' assunto dal comandante generale della Guardia di finanza e, nel caso previsto dalla lettera c) del primo comma, dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione composta dal generale di divisione ispettore per i reparti d'istruzione, che la presiede, dal direttore del corso e dal comandante del corso. 3. Il provvedimento ministeriale o del comandante generale della Guardia di finanza e' notificato all'ufficiale interessato. 4. Nel caso previsto dalla lettera d) del comma 1, se l'assenza sia dovuta a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Ministro delle finanze di essere rinviati, per una sola volta, alla frequenza nell'anno accademico immediatamente successivo dell'anno in corso interrotto o iniziato. Con le stesse modalita' e alle stesse condizioni possono chiedere di essere rinviati alla frequenza dell'anno in corso interrotto gli ufficiali di cui all'art. 24 impossibilitati a sostenere una o piu' prove d'esame entro il termine di giorni trenta.

Testo vigente dal 13 febbraio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46~art26 · fonte del testo