Impedimento a sostenere gli esami 1. I candidati che, per giustificato motivo, non possono sostenere una o piu' prove orali sono ammessi dal presidente della commissione ad effettuarle in data non successiva di oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.

Testo vigente dal 13 febbraio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46~art24 · fonte del testo