Commissione di esami 1. La valutazione degli esami e' devoluta ad una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze e composta dal generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione della Guardia di finanza, che la presiede, e da una sottocommissione per la prova scritta ed una sottocommissione per le prove orali. 2. La sottocommissione per la prova scritta e' composta dal direttore del corso, che la presiede, dal comandante del corso e dall'insegnante titolare della materia, alla quale attiene il tema assegnato. 3. La sottocommissione per la prova orale di ciascuna materia e' composta dal direttore del corso, che la presiede, dal comandante del corso nonche' dall'insegnante titolare o da un insegnante aggiunto della materia. 4. La vigilanza sullo svolgimento della prova scritta, relativa a ciascun anno di corso, e' esercitata da almeno due militari della sottocommissione per la prova stessa ed eventualmente da ufficiali appositamente incaricati. 5. In caso di impedimento, il presidente della commissione nonche' gli altri componenti non docenti delle sottocommissioni, sono sostituiti da parigrado in servizio permanente effettivo. L'insegnante titolare e' sostituito dall'insegnante aggiunto nella stessa materia. Il direttore del corso, anche se docente, e' sostituito sempre da parigrado in servizio permanente effettivo.
Testo vigente dal 13 febbraio 1989
