Art. 6 — Sostituzioni

1. Alle sostituzioni dei professionisti incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo ai sensi del presente Accordo si assentino dal servizio, l'Azienda provvede assegnando incarichi di sostituzione secondo l'ordine delle graduatorie annuali di cui all'art. 3 con priorita' per i professionisti residenti nell'ambito della Regione 2. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di tre mesi; il professionista che ha effettuato una sostituzione non puo' ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro del titolare. 3. Al sostituto, spetta il trattamento economico di cui all'art. 22.

Testo vigente dal 31 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458~art6 · fonte del testo