Art. 10 — Contenuto e documentazione della domanda di mutuo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1999 al 24 aprile 2014. 232 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, contiene:
tolto: a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato d'usura;
tolto: b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato dall'articolo 7, comma 2;
tolto: c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, e di aver riferito all'autorita' giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
tolto: d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalita' di riscossione ovvero dalla sua riferibilita' ad organizzazioni criminali;
tolto: e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalita' di erogazione della stessa;
tolto: f) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
tolto: a) ogni documento atto a comprovare l'entita' del danno subito;
tolto: b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale;
tolto: c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 4 e 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-16;455~art10 · fonte del testo
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