Art. 2 — Domanda di concessione del mutuo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 16 agosto 1999, n. 455.
Abrogato dal 18 dicembre 1999
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 16 agosto 1999, n. 455.
Abrogato dal 18 dicembre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1997 al 18 dicembre 1999. 256 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La domanda, indirizzata al Fondo per il tramite del Comitato, e' presentata, o inviata con plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 5, primo periodo, della legge. La domanda deve contenere:
tolto: a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
tolto: b) l'analitica descrizione dei fatti e l'indicazione della data in cui si sono verificati;
tolto: c) l'indicazione della data e delle modalita' con le quali l'interessato ha avuto notizia dell'inizio delle indagini;
tolto: d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato;
tolto: e) l'indicazione dell'ulteriore eventuale danno per perdite o mancati guadagni conseguenti al reato; a tal fine l'interessato deve fornire elementi di prova sulle cause che hanno determinato il maggior danno e sull'entita' del danno stesso, con riguardo alle circostanze rilevanti previste dall'articolo 14, comma 4, secondo periodo, della legge;
tolto: f) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo e dei tempi di restituzione ed eventualmente delle modalita' di erogazione della stessa;
tolto: g) l'indicazione della somma eventualmente richiesta a titolo di anticipazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge. La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante l'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 14, comma 2, della legge, da un piano di investimento e di utilizzo delle somme mutuate che risponda alla finalita' di reinserimento nell'economia legale e dall'elenco nominativo dei creditori dell'interessato, con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti. Ove sia fatta richiesta di anticipazione, devono essere altresi' documentate le situazioni di urgenza poste a fondamento della medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 AGOSTO 1999, N. 455
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-29;51~art2 · fonte del testo
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