Art. 11 — Istruttoria della domanda
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1999 al 24 aprile 2014. 255 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e puo' avvalersi della facolta' di richiedere all'autorita' giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero compente. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici ovvero, valutatane la necessita' d'intesa con il commissario, di consulenti scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso e' posto a carico del fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed e' liquidato dalla CONSAP in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all'articolo 12, invia al Comitato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonche' sull'entita' del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessita' dell'istruttoria, il termine e' prorogato di trenta giorni. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo il prefetto invia un rapporto iniziale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-16;455~art11 · fonte del testo
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