Art. 10 — Contenuto e documentazione della domanda
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 2001 al 24 aprile 2014. 259 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La domanda sottoscritta dai soggetti indicati al-l'articolo 4 della legge, deve contenere:
tolto: a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione e' riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale;
tolto: b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;
tolto: c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non e' stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
tolto: d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono riferite anche al soggetto deceduto. Alla domanda e' allegata copia autentica del-l'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-28;284~art10 · fonte del testo
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