Art. 20 — Contenuto e documentazione della domanda di mutuo

La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dall'interessato, contiene:

  • a)la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
  • b)l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 2;
  • c)la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all'autorita' giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
  • d)l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalita' di riscossione ovvero dalla sua riferibilita' ad organizzazioni criminali;
  • e)l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalita' di erogazione della stessa;
  • f)l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
  • a)ogni documento atto a comprovare l'entita' del danno subito;
  • b)un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' del reinserimento della vittima di usura nell'economia legale;
  • c)in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 4 e 5.

Testo vigente dal 9 aprile 2014

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60~art20 · fonte del testo