1. L'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 71 (Nomina e funzioni dei vice procuratori onorari). 1. Alle procure della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di circondario possono essere addetti vice procuratori onorari per l'espletamento delle sole funzioni indicate nell'articolo 72 comma 1. 2. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei vice pretori onorari. Ad essi si applicano le disposizioni previste nell'articolo 32 comma 1".

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;449~art21 · fonte del testo