1. L'articolo 31 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Composizione dell'ufficio). - 1. La pretura e' retta dal pretore titolare e ad essa possono essere addetti piu' magistrati e vice pretori onorari. 2. Alle preture aventi sede nel capoluogo di circondario sono assegnati come titolari magistrati di corte di appello".

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;449~art5 · fonte del testo