1. L'articolo 31 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Composizione dell'ufficio). - 1. La pretura e' retta dal pretore titolare e ad essa possono essere addetti piu' magistrati e vice pretori onorari. 2. Alle preture aventi sede nel capoluogo di circondario sono assegnati come titolari magistrati di corte di appello".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
