1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari ((...)), le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 22. 2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
