1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari ((...)), le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 22. 2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 24 ottobre 1992. 17 parole tolte.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari tolto: e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penaleaggiunto: ..., le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;449~art41 · fonte del testo