Dopo l'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente: "Art. 71-bis. (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata). - Il procuratore della Repubblica puo' stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o piu' sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o piu' sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilita' di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, e' riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art22 · fonte del testo