1. All'articolo 11 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 le parole "escluso quello di pretore dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
