A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituita una indennita' di esercizio che viene corrisposta per dodici mensilita' nell'anno nelle misure mensili corrispondenti alle seguenti fasce nelle quali il personale dirigente sara' inserito: dirigente: fascia A: L. 300.000; fascia B: L. 450.000; direttore centrale e direttore DAV: fascia A: L. 400.000; fascia B: L. 560.000; v. direttore generale: L. 800.000. Tale indennita' non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio. L'indennita' e' attribuita con provvedimento del direttore generale, sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti, con riferimento agli impegni ed ai carichi di lavoro programmati per ciascun anno, o per piu' brevi periodi, per ciascuna unita' organica. In ogni caso la preventiva attribuzione dell'indennita' per ciascuna unita' dirigenziale non puo' avere durata inferiore a sei mesi. In fase di prima applicazione l'indennita' stessa verra' corrisposta a tutto il personale dirigente nella misura prevista per la fascia A anche sotto forma di una tantum.

Testo vigente dal 2 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447~art18 · fonte del testo