Art. 19 — Incentivo di rendimento
A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituito un incentivo di rendimento individuale che sara' corrisposto annualmente e di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno. L'ammontare complessivo dell'incentivo annuale e' commisurato al 5% del monte annuo degli stipendi tabellari di tutte le qualifiche dirigenziali previste in organico. Il premio incentivante viene attribuito ed erogato con provvedimento del consiglio di amministrazione secondo la seguente procedura:
- a)per una quota pari al 30% dell'intera disponibilita' in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi predeterminati per ciascuna unita' organica; nel caso in cui i programmi e gli obiettivi non siano stati tempestivamente predeterminati, la somma disponibile a questo titolo viene assegnata in parti uguali a tutta la dirigenza;
- b)per una quota pari al 20% dell'intera disponibilita' su proposta motivata del direttore generale, in relazione alla valutazione di rendimento di ciascuna unita' dirigenziale;
- c)per una quota pari al restante 50% dell'intera disponibilita' in funzione dei risultati e/o delle economie di gestione realizzate da ciascuna unita' dirigenziale, individuati attraverso appositi parametri che saranno fissati sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti.
Testo vigente dal 2 febbraio 1991
