A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituita una indennita' professionale che viene corrisposta per dodici mensilita' all'anno nelle seguenti misure mensili: dirigente: L. 300.000; direttore centrale e direttore DAV: L. 420.000. L'indennita' non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per ferie o infortunio sul lavoro.

Testo vigente dal 2 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447~art17 · fonte del testo