Art. 17 — Indennità professionale
A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituita una indennita' professionale che viene corrisposta per dodici mensilita' all'anno nelle seguenti misure mensili: dirigente: L. 300.000; direttore centrale e direttore DAV: L. 420.000. L'indennita' non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per ferie o infortunio sul lavoro.
Testo vigente dal 2 febbraio 1991
