Art. 21 — Trasferte e missioni
Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio per le classi previste (1a classe per mezzo marittimo o ferroviario, classe economica, salvo quanto diversamente disposto dal consiglio di amministrazione, per il mezzo aereo, con polizza assicurativa) corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada, nonche' di vitto e alloggio, al dirigente in trasferta e' dovuto un importo giornaliero aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili pari a L. 75.000 per i dirigenti e a L. 90.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV. In sostituzione, a scelta dell'interessato e fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, sara' dovuta una indennita' giornaliera pari a L. 250.000 per i dirigenti e a L. 290.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV. Per le missioni all'estero oltre alle spese di viaggio, assicurazione e alloggio di cui ai commi 1 e 2, si fara' riferimento al piu' elevato trattamento stabilito per gli altri dipendenti dell'Azienda, con indennita' maggiorata del 25% ed assicurando in ogni caso un trattamento minimo non inferiore a quello previsto per le missioni interne. In caso di uso del mezzo proprio al dirigente viene corrisposto un rimborso spese di viaggio pari al costo di 1/5 di litro di benzina super per ogni km percorso, oltre al rimborso degli eventuali pedaggi autostradali e marittimi.
Testo vigente dal 2 febbraio 1991
