[1]Sono considerati giorni festivi:

  • a)le domeniche;
  • b)le seguenti festivita': 25 aprile (anniversario della Liberazione); 1› maggio (festa del lavoro); 1› gennaio (capodanno); 6 gennaio; lunedi' di Pasqua; 15 agosto (Assunzione); 1› novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (S. Natale); 26 dicembre (S. Stefano); 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) limitatamente ai soggetti previsti dalla legge;
  • c)il giorno riconosciuto come festivita' nel settore dell'assistenza al volo per il restante personale dell'Azienda. Per il trattamento delle prestazioni rese nelle giornate dichiarate festive si applicano le seguenti disposizioni:
  • a)prestazioni rese nella giornata di domenica: ferma restando la fruizione di una giornata di recupero a compensazione del riposo settimanale non fruito, le prestazioni si intendono retribute attraverso l'indennita' di cui all'art. 18;
  • b)in caso di prestazioni negli altri giorni dichiarati festivi di cui alle lettere b) e c)

[2]del comma 1 o di festivita' coincidente con la domenica sara' corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un compenso sostitutivo della festivita' non goduta pari ad 1/26 della retribuzione base mensile (stipendio tabellare piu' indennita' integrativa speciale); ove la prestazione di lavoro intervenga in una festivita' coincidente con la domenica, il compenso sostitutivo sara' pari a 2/26.

Testo vigente dal 2 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447~art8 · fonte del testo