l. Ai fini del presente regolamento sono denominati cassieri gli agenti che provvedono alla cura dei valori ricevuti in affidamento ai sensi dell'articolo 34, ovvero alla gestione di quelli prelevati ai sensi dell'articolo 37. 2. Il cassiere e' alla dipendenza del servizio provveditoriale o congenere esistente nell'ambito del dipartimento o della direzione generale competente.

Testo vigente dal 13 novembre 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254~art32 · fonte del testo