Art. 29 — Compiti del consegnatario
Il consegnatario ha in consegna i beni mobili e immobili in uso o di proprieta' della commissione e cura, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la manutenzione di essi e dei relativi impianti, assicurandone in ogni momento l'efficienza; cura altresi' la conservazione e la distribuzione agli uffici dei mobili, arredi, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc. e risponde del materiale custodito nel magazzino e di ogni altro valore che gli venga affidato.
Testo vigente dal 22 dicembre 1998
