Art. 40 — Consegnatario
L'incarico di consegnatario e' conferito con provvedimento del dirigente competente per i servizi economico-finanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente dell'Agenzia per un periodo determinato e comunque non superiore a cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta. L'incarico di consegnatario e' cumulabile con quello di cassiere economo. Con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o piu' impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso di istituzione di sedi secondarie dell'Agenzia, il dirigente competente per i servizi economico-finanziari puo' prevedere la nomina di altri consegnatari, sulla base delle linee di indirizzo del Direttore. In funzione della specializzazione dei servizi, della complessita' e della dislocazione degli uffici, possono essere nominati piu' consegnatari. In presenza di esigenze organizzative, e' facolta' del dirigente competente per i servizi economico-finanziari procedere alla nomina di sub-consegnatari, da far risultare nel provvedimento di conferimento dell'incarico di consegnatario. Il consegnatario e' funzionalmente dipendente dal dirigente di cui al comma 1, tiene le scritture contabili di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 45 ed e' soggetto al controllo di rendicontazione da parte del responsabile dell'ufficio competente per gli affari contabili e finanziari. Al consegnatario e' affidata la manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici. Con provvedimento del Direttore sono disciplinati le modalita' di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni, i criteri di valutazione dei medesimi, nonche' specificati i compiti dei consegnatari e le modalita' del controllo delle loro attivita'.
Testo vigente dal 29 febbraio 2012
