Art. 27 — Cauzione e penalità
Ai fini della corretta esecuzione dei contratti, le ditte devono presentare idonea cauzione. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a L. 30.000.000, al netto dell'I.V.A. Si puo' prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita' e subordinatamente al miglioramento del prezzo. Nei contratti stipulati devono essere previste le penalita' per inadempienza o ritardo nell'esecuzione, salvo che il presidente non disponga altrimenti, previa deliberazione della commissione.
Testo vigente dal 22 dicembre 1998
