Art. 27 — Cauzione e penalità

Ai fini della corretta esecuzione dei contratti, le ditte devono presentare idonea cauzione. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a L. 30.000.000, al netto dell'I.V.A. Si puo' prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita' e subordinatamente al miglioramento del prezzo. Nei contratti stipulati devono essere previste le penalita' per inadempienza o ritardo nell'esecuzione, salvo che il presidente non disponga altrimenti, previa deliberazione della commissione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442~art27 · fonte del testo