dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche 1. I certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare hanno validita' non superiore a dodici mesi. 2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validita' di quattro anni con possibilita' di proroga di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali intermedie prorogabili di tre mesi. ((3. Le annotazioni di sicurezza hanno validita' non superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca per le quali la validita' non puo' superare i tre anni.)) 4. Gli altri certificati indicati nell'Art. 36 del presente regolamento hanno la validita' stabilita dall'Art. 6, penultimo ed ultimo comma, della legge con obbligo per le navi da carico di visite intermedie da parte dell'ente tecnico alla scadenza di un anno dalla visita periodica di rinnovo del certificato di sicurezza delle dotazioni o di idoneita', allo scopo di accertare lo stato di manutenzione e di conservazione dei mezzi di salvataggio, dei mezzi di protezione attiva contro gli incendi, delle porte stagne e dei mezzi di esaurimento. 5. Sulle scadenze della visita intermedia di cui al comma precedente e' ammessa una tolleranza in piu' od in meno di tre mesi. 6. L'avvenuta esecuzione della visita intermedia suddetta viene annotata sul certificato di sicurezza o di idoneita' dall'autorita' marittima. Qualora l'esito della visita riveli deficienze e inconvenienti non tollerabili neppure temporaneamente, l'ente tecnico ne da' comunicazione all'autorita' marittima o consolare che, sentito l'ente tecnico stesso, adotta i provvedimenti opportuni. 7. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validita' di un certificato di sicurezza radiotelegrafica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato puo' essere ritirato e puo' essere rilasciato un nuovo certificato con validita' fino a 12 mesi dopo la scadenza del suddetto periodo.
Testo vigente dal 7 gennaio 1999
