Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 e' sostituito dal seguente: "Le annotazioni di sicurezza hanno validita' non superiore a tre anni dalla data del rilascio.". Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' sostituito dal seguente: " 3. Le annotazioni di sicurezza hanno validita' non superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca per le quali la validita' non puo' superare i tre anni.". All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il certificato di navigabilita' per le unita' da pesca, ove prescritto, ha validita' sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.". Per le unita' in esercizio alla data entrata in vigore del presente decreto la data di scadenza delle annotazioni di sicurezza deve intendersi prorogata fino a tre anni dalla data di rilascio e la scadenza dei documenti e degli adempimenti di cui al presente decreto e' uniformata a quelle delle annotazioni di sicurezza.

Testo vigente dal 23 dicembre 1998

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;445~art4 · fonte del testo