dei certificati e delle annotazioni di sicurezza 1. I certificati e le annotazioni di sicurezza decadono se non vengono eseguite le visite periodiche, incluse le intermedie, entro i termini di tempo specificati nel presente regolamento e nei casi di cui al primo comma dell'Art. 9 della legge riguardanti le avarie o i mutamenti apportati alle navi. 2. La denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi prescritte nel secondo comma dell'Art. 9 della legge deve contenere ogni necessario elemento tecnico e, unitamente ad un estratto del giornale nautico, del giornale di macchine e del giornale radiotelegrafico, secondo i casi, deve essere presentata subito dopo l'arrivo della nave al primo porto di approdo se si tratta di avvenimento occorso in navigazione, o immediatamente se l'avvenimento si e' verificato in porto. 3. L'autorita' marittima o consolare che riceve la denuncia deve subito disporre i provvedimenti che a suo giudizio sono ritenuti opportuni per accertare, se necessario a mezzo di periti, l'entita' dei fatti denunciati. 4. Qualora dagli accertamenti risulti che le avarie sono state gravi od i mutamenti notevoli, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali sono rilasciati i documenti di sicurezza, l'autorita' marittima o consolare ritira i certificati o annulla le annotazioni di sicurezza, sospendendo le spedizioni fino al rilascio di nuovi certificati o all'effettuazione di nuove annotazioni di sicurezza. 5. Per le avarie di lieve entita' l'autorita' marittima o consolare, prima di procedere al rilascio delle spedizioni, si assicura che le avarie stesse siano state riparate; ove cio' non sia praticamente possibile e sempre che non ne derivi pregiudizio per la sicurezza del viaggio, la stessa autorita' puo' consentire al comandante di provvedere alla riparazione di tali avarie lievi nel primo porto di approdo.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art49 · fonte del testo