al certificato di sicurezza o di idoneita' per navi da passeggeri 1. Le navi da passeggeri che nel corso di un particolare viaggio hanno a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito nel "certificato di sicurezza o di idoneita' per nave da passeggeri" possono essere autorizzate, secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avere un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito in tali certificati. Tale autorizzazione deve risultare da un'allegato al certificato di sicurezza o di idoneita' per nave da passeggeri". 2. L'"allegato" deve specificare che, nelle suddette circostanze, non vi e' alcuna violazione delle disposizioni del presente regolamento. Esso puo' sostituire il certificato di sicurezza o di idoneita' solo per quanto riguarda le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio ed e' valido limitatamente al viaggio per il quale e' stato rilasciato.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art45 · fonte del testo