al certificato di sicurezza o di idoneita' per navi da passeggeri 1. Le navi da passeggeri che nel corso di un particolare viaggio hanno a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito nel "certificato di sicurezza o di idoneita' per nave da passeggeri" possono essere autorizzate, secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avere un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito in tali certificati. Tale autorizzazione deve risultare da un'allegato al certificato di sicurezza o di idoneita' per nave da passeggeri". 2. L'"allegato" deve specificare che, nelle suddette circostanze, non vi e' alcuna violazione delle disposizioni del presente regolamento. Esso puo' sostituire il certificato di sicurezza o di idoneita' solo per quanto riguarda le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio ed e' valido limitatamente al viaggio per il quale e' stato rilasciato.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
