1. I competenti uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza provvedono agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo avvalendosi del personale di cui all'art. 4. 2. Gli stessi uffici provvedono anche ai lavori in amministrazione diretta. A tal fine, in relazione a ciascun lavoro da eseguire, sono redatti, occorrendo, i disegni di progetto e viene predisposta la relativa bolla sostitutiva della perizia di progetto, nella quale sono indicati:

  • a)il numero delle ore di lavoro occorrenti, distintamente per ciascuna qualifica di operaio;
  • b)le specie e le qualita' dei singoli materiali da impiegare;
  • c)le attrezzature occorrenti (ad eccezione di quelle che costituiscono la normale dotazione di scorta degli operai) ed il tempo di impiego di ciascuna di esse.

Testo vigente dal 27 ottobre 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;433~art6 · fonte del testo