1. I lavori affidati a cottimo fiduciario saranno eseguiti dall'impresa assuntrice sotto la direzione, la vigilanza e il controllo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente che vi provvedera' a mezzo del direttore dei lavori. A quest'ultimo competera', in particolare, la compilazione dei verbali di consegna e di ultimazione, la concessione di eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori da sottoporre ad approvazione del competente ufficio amministrativo e la compilazione dei relativi verbali, la redazione degli stati di avanzamento e finale dei lavori e dei certificati di pagamento delle rate d'acconto. 2. I lavori sono soggetti a collaudo finale o, quando la spesa non superi le lire 7 milioni, ad attestazione di regolare esecuzione. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione sono effettuati da funzionari o impiegati nominati dal competente organo, con esclusione di quei funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato la esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. 3. Ove sia ritenuto necessario, il collaudo potra' essere effettuato da apposita commissione, composta da membri tecnici anche esterni ed amministrativi, nominata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. 4. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura non superiore ai 19/20 dell'importo contrattuale. 5. Nei casi in cui sia ritenuto indispensabile un giudizio di specifica competenza tecnica, il parere di congruita' o di regolarita' della fornitura potra' essere chiesto ad organi tecnici statali competenti per materia.

Testo vigente dal 5 ottobre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-28;406~art10 · fonte del testo