1. Nei casi in cui si verifichino circostanze nelle quali ogni indugio nell'effettuare i necessari interventi possa determinare grave danno economico o comportare pregiudizio alla incolumita' e alla salute degli inquilini o dei terzi ovvero alla sicurezza dei beni di proprieta' delle casse o di quelli dell'inquilinato, ed occorre quindi iniziare immediatamente i lavori, l'addetto alla gestione tecnica dell'immobile che per primo si rechera' sul luogo compilera' il verbale di somma urgenza, nel quale saranno descritti i guasti avvenuti, le cause, le conseguenze dei guasti stessi e il modo di ripararli. 2. Lo stesso addetto potra' disporre contemporaneamente l'immediata esecuzione dei soli lavori occorrenti ad eliminare lo stato di pericolo o di danno. 3. Per gli immobili siti fuori Roma, il responsabile dell'ufficio tecnico territorialmente competente dara' entro dieci giorni, comunicazione telegrafica dell'intervento effettuato, provvedendo poi alla trasmissione del verbale di somma urgenza e degli altri atti connessi. Per gli altri eventuali lavori di ripristino sara' richiesta apposita autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; tali lavori saranno eseguiti con le modalita' previste nel presente regolamento. 4. Qualora i lavori iniziati d'urgenza non riportassero la superiore approvazione, si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita.

Testo vigente dal 27 ottobre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;433~art8 · fonte del testo