1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente e' autorizzata dai dirigenti della Direzione generale degli istituti di previdenza nei limiti delle attribuzioni previste dalle norme sulla dirigenza statale. 2. Per gli immobili siti fuori Roma l'esecuzione in economia dei lavori, delle provviste e dei servizi anzidetti puo' essere disposta dai dirigenti degli uffici periferici competenti, opportunamente delegati, fino alla concorrenza dell'importo di L. 4.500.000. Oltre tale importo e necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione generale degli istituti di previdenza ed a tal fine dovranno essere inviati i preventivi e le perizie. 3. All'acquisto del materiale, mezzi d'opera ed attrezzature, da impiegare nei lavori, sara' provveduto con l'osservanza delle norme di contrattazione prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato. 4. Le spese effettuate in economia, quando non siano superiori al limite di L. 1.440.000 debbono essere comprovate da fattura o fattura pro-forma; in calce alla stessa debbono essere apposti il visto di congruita' nonche' quello di regolare esecuzione dei lavori o della fornitura. 5. Per importi superiori al citato limite sono invece necessari i seguenti documenti giustificativi:
- A)Richiesta formale dell'amministrazione ad almeno tre imprese, oppure provvedimento, la cui necessita' va congruamente motivata di richiesta ad una sola impresa per la specialita' o l'urgenza della fornitura e del lavoro.
- B)Offerte, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, recanti data e numero di iscrizione alla camera di commercio o all'albo degli artigiani, nei casi in cui tali iscrizioni siano prescritte, o, se necessario, accompagnate dal certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori o da quanto altro richiesto dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Le offerte debbono contenere altresi':
- a)dichiarazione dell'impresa di non essere mai stata esclusa dal presentare offerte alla pubblica amministrazione;
- b)dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, nonche' all'osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro;
- c)elenco dettagliato dei lavori;
- d)prezzi unitari;
- e)condizioni di esecuzione;
- f)termine di ultimazione;
- g)modalita' di pagamento;
- h)termine di validita' dell'offerta.
- C)Dichiarazione o visto di congruita'.
- D)Lettera d'ordine dell'amministrazione, contenente penalita' ed eventuali altre clausole da accettare da parte dell'impresa oppure, se necessario, contratto in altra forma.
- E)Fattura o fattura pro-forma.
- F)Certificato di collaudo o dichiarazione di regolare esecuzione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1987
