Art. 9 — Collaudo e regolare esecuzione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 2001 al 8 novembre 2001. 84 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le forniture eseguite in economia sono soggette a collaudo, anche parziale. L'acquisizione di forniture il cui importo di spesa non superi venti milioni, al netto degli oneri fiscali, ovvero l'esecuzione di servizi senza limiti di spesa, sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione. Il collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione sono effettuati da un funzionario o impiegato, dotato dei necessari requisiti tecnico/amministrativi, all'uopo nominato dall'organo competente ad ordinare la spesa, entro i successivi quindici giorni dallo svolgimento del servizio o dall'acquisizione della fornitura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-01;421~art9 · fonte del testo
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