Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1988 al 8 novembre 2001. 185 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: 1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale. 2. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati nominati dal dirigente competente oppure e' eseguito da uffici tecnici, anche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora occorra specifica competenza. 3. Se la spesa non supera lire 5 milioni e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato all'uopo nominato dal competente dirigente. 4. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. 5. Per particolari provviste e servizi effettuati in abbonamento, si prescinde da ogni forma di collaudo. 6. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-08;71~art9 · fonte del testo