Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1993 al 8 novembre 2001. 221 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1, ove l'importo superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo. Per i lavori di cui al comma 1, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo debbono essere emessi secondo le modalita' ed i termini fissati dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa non superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni o che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o non sia possibile certificarne la regolare esecuzione, la relativa dichiarazione e' sostituita da un'attestazione del capo dell'ufficio che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o da un suo delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi sono stati eseguiti regolarmente. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Al collaudo non puo' partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-11-11;552~art9 · fonte del testo
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