Art. 26 — Collaudi e verifiche

Tutti i lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica, secondo le disposizioni stabilite dal contratto. Il collaudo e' eseguito dal personale della commissione munito della competenza tecnica specifica che l'affare richiede, oppure da estranei appositamente incaricati. Nel caso di importi inferiori a 200.000 ECU, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un funzionario appositamente incaricato. In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione puo' essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato il contratto.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442~art26 · fonte del testo