Art. 14 — Abrogazione e modificazione di norme
Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate. Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, deve intendersi modificato nel senso che le stesse sono rilasciate sentita la regione interessata, nonche', limitatamente alle opere di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, previo parere dei Ministeri dell'ambiente e della sanita'. Limitatamente alle procedure di concessione e di autorizzazione disciplinate dal presente regolamento, non si applicano le norme che prevedono l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno, di cui all'art. 49 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Testo vigente dal 30 giugno 1994
