Art. 17 — Abrogazione di norme
Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620; l'art. 4, limitatamente alle parole "da rilasciarsi con le modalita' stabilite dall'art. seguente", l'art. 5, l'art. 14, secondo comma, l'art. 15, primo e quarto comma, l'articolo 18, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 26, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 32, terzo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 39, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 41, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Testo vigente dal 18 giugno 1994
