Art. 13 — Norme transitorie
Il presente regolamento si applica anche alle domande pervenute prima della data di entrata in vigore dello stesso, ancorche' la relativa istruttoria sia stata completata. Ove l'istruttoria non sia stata completata, per i pareri non ancora pervenuti a tale data, il termine di cui all'art. 4 comma 9 e all'art. 6 comma 2 decorre dal primo sollecito formulato ai sensi delle nuove disposizioni. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il riesame dei procedimenti istruttori ancora in corso e' effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Da tale scadenza decorrono in ogni caso i termini di cui all'art. 4, comma 12, ed all'art. 6, comma 4.
Testo vigente dal 30 giugno 1994
