L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.3 Il parere di cui al comma 2 e' comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4.7810
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420
3Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, ha disposto (con l'art. 14, comma 2)che "Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, deve intendersi modificato nel senso che le stesse sono rilasciate sentita la regione interessata, nonche', limitatamente alle opere di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, previo parere dei Ministeri dell'ambiente e della sanita'."
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
7Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155
8Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza".
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183
10Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Testo vigente dal 19 dicembre 2017
