L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.3 Il parere di cui al comma 2 e' comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4.7810

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420

3

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, ha disposto (con l'art. 14, comma 2)che "Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, deve intendersi modificato nel senso che le stesse sono rilasciate sentita la regione interessata, nonche', limitatamente alle opere di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, previo parere dei Ministeri dell'ambiente e della sanita'."

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

7

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155

8

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza".

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

10

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 101/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    La legge n. 183 del 1987 ha modificato la ripartizione di competenze fissata dal d.P.R. n. 616 del 1977 in ordine all'attuazione delle direttive C.E.E., ad eccezione dell'art. 6. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata dalla Regione Liguria in relazione all'art. 101, lett. c) del d.P.R. 616/1977).

    Art. 4 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 · Art. 6 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 · Art. 7 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 · Art. 8 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 2010 al 19 dicembre 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

    Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;203~art17 · fonte del testo