Art. 9 — Abrogazione di norme
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 642, 643, 647 e 648 delle istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto del Ministro delle finanze in data 24 agosto 1940. Ogni riferimento alle norme abrogate dal comma 1 deve intendersi operato alle disposizioni del presente regolamento.
Testo vigente dal 23 ottobre 1998
